Art. 3.
(Affidamento dell'insegnamento «attività teatrali e intelligenza emotiva»).

      1. All'insegnamento «attività teatrali e intelligenza emotiva» sono preposti:

          a) nella scuola primaria, personale diplomato nelle accademie e negli istituti di alta formazione artistico-teatrale riconosciuti dal Ministero della pubblica istruzione;

          b) nella scuola secondaria di primo grado e nella scuola secondaria superiore, i docenti delle materie umanistiche.

      2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro

 

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della pubblica istruzione, con proprio decreto, definisce le modalità per la realizzazione di appositi corsi di qualificazione professionale per i docenti di cui al comma 1. I corsi di qualificazione hanno la durata di sei mesi e si svolgono nelle università presso cui sono attivati corsi di laurea in scienze della formazione; i relativi contenuti sono definiti in relazione al livello di insegnamento da impartire ai sensi di quanto previsto dal comma 1 e tenuto conto dei programmi di insegnamento stabiliti in attuazione dell'articolo 4.